
I papà possono usufruire dei permessi allattamento anche quando la mamma è casalinga, ma è nell’impossibilità di occuparsi del figlio, senza, per questo, dover produrre documentazione specifica all’INPS.
Le Dir. Gen. della Tutela delle Condizioni di Lavoro e per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, hanno emanato la Lettera circolare C/2009 - prot. 15/V/0019605/14.01.05.02 del 16 novembre2009, con la quale si precisa che la richiesta dell'Inps - avallata dalla circolare del 15 ottobre 2009 n. 112/2009 dello stesso Istituto Previdenziale - di produrre, nelle sole ipotesi in cui la madre sia casalinga, documenti attestanti l'effettiva impossibilità della stessa di occuparsi del figlio, non appare supportata da alcuna disposizione normativa in tal senso.
Il Ministero conclude dicendo che: "neanche in via interpretativa può essere avallata tale richiesta, in quanto una simile interpretazione dell’art. 40, lettera c) del D.Lgs. n. 151/2001, può facilmente ingenerare questioni di costituzionalità, ai sensi dell’art. 3 della Cost., per evidente disparità di trattamento dei soggetti destinatari della norma (le lavoratrici non dipendenti)".
Le Dir. Gen. della Tutela delle Condizioni di Lavoro e per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, hanno emanato la Lettera circolare C/2009 - prot. 15/V/0019605/14.01.05.02 del 16 novembre2009, con la quale si precisa che la richiesta dell'Inps - avallata dalla circolare del 15 ottobre 2009 n. 112/2009 dello stesso Istituto Previdenziale - di produrre, nelle sole ipotesi in cui la madre sia casalinga, documenti attestanti l'effettiva impossibilità della stessa di occuparsi del figlio, non appare supportata da alcuna disposizione normativa in tal senso.
Il Ministero conclude dicendo che: "neanche in via interpretativa può essere avallata tale richiesta, in quanto una simile interpretazione dell’art. 40, lettera c) del D.Lgs. n. 151/2001, può facilmente ingenerare questioni di costituzionalità, ai sensi dell’art. 3 della Cost., per evidente disparità di trattamento dei soggetti destinatari della norma (le lavoratrici non dipendenti)".




